10 Ottobre 2025

ACCORDO BONARIO NEI CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICI

- Strumenti alternativi alla tutela giurisdizionale-

“Meglio un cattivo accordo che una buona causa”: La previsione dell’accordo bonario nel settore degli appalti pubblici risponde alla ratio legis volta a snellire il carico dei contenziosi giudiziari in favore di un compromesso stragiudiziale tra le parti coinvolte. La natura dell’accordo bonario in termini di strumento alternativo alla tutela giurisdizionale si evince dalla collocazione della normativa di riferimento nel Libro V Titolo II D.lgs. 36/2023, dedicato, per l’appunto, alla disciplina dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. L’intento del legislatore di incentivare la risoluzione stragiudiziale tramite il ricorso all’accordo bonario si è posto in antitesi con l’esigenza di evitare pratiche scorrette, quali l’abuso incondizionato di riserve. Il contemperamento degli interessi contrapposti si è raggiunto con l’apposizione di un limite al presupposto necessario per l’esperimento dell’accordo bonario. La regola generale subordina oggi l’esperibilità del rimedio stragiudiziale dell’accordo bonario solo a fronte dell’apposizione di riserve che comportino una variazione tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale originario.

Ce n’è per tutti.… Accordo bonario nei contratti pubblici per affidamento di servizi e forniture. L’introduzione dell’art. 211 nel D.lgs. 36/2023 ha ampliato il campo di applicazione dell’istituto dell’accordo bonario, dapprima circoscritto ai soli contratti di lavori pubblici, anche al settore dei contratti pubblici per l’affidamento di servizi e forniture. La regolamentazione del rimedio in questo ambito ricalca la disciplina già prevista in tema di accordo bonario ex art. 210 e segg. D.lgs 36/2023. (accordo bonario per i soli contratti di lavori pubblici). Elemento aggiuntivo richiesto ai fini dell’esperibilità dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 211 concerne il carattere di continuità e periodicità dei servizi e forniture. Riconfermato l’ulteriore presupposto necessario per ricorrere al rimedio stragiudiziale ossia l’iscrizione di riserve che comportino una variazione tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale originario. Il legislatore, al fine di prevenire il rischio dell’abuso di riserve, ha esplicitamente apposto un limite temporale all’apposizione di riserve che possano essere oggetto di accordo bonario stabilendo che le contestazioni siano iscritte nei documenti contabili utili prima dell’avvio dell’iter di accordo bonario. A questa regola generale è apposta la clausola per la quale in caso di riserve postume, insorte successivamente all’avvio dell’accordo bonario, le stesse possano essere oggetto di discussione di un nuovo accordo bonario nel limite per cui sommate a quelle precedenti comportino una variazione che sia compresa entro e non oltre il 15% dell’importo contrattuale originario. Il procedimento di accordo bonario, sia in ambito di lavori pubblici sia di servizi e forniture, è finalizzato al raggiungimento di un compromesso tra le parti coinvolte, avente natura di transazione, entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della proposta di accordo. L’accordo bonario non si conclude a fronte di 2 ipotesi:

  1. inutile decorrenza dei 45 giorni;
  2. rifiuto della proposta di accordo ad opera della parte che ha apposto le riserve.

Per ovviare a questi impedimenti è prevista la possibilità di agire in giudizio promuovendo un contenzioso dinnanzi al giudice ordinario.

L’esecuzione come fase di “esecuzione” di accordo bonario: La regolamentazione dell’accordo bonario nella Parte VI del Titolo V D.lgs. 36/2023, dedicata all’esecuzione dei contratti pubblici, circoscrive l’esperibilità del rimedio stragiudiziale alla sola fase dell’esecuzione. La collocazione codicistica elimina ogni dubbio riguardo al quid iuris sulla possibilità o meno di ricorrere all’accordo bonario anche in fase preventiva di verifica di progettazione. Il limite ha natura anche oggettiva. Non potendosi sollevare riserva rispetto ad alcun aspetto progettuale che sia stato oggetto di verifica ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 36/2023 a cascata viene meno il presupposto dell’azione per l’esperibilità dell’accordo bonario in fase di verifica di progettazione ossia la presenza di contestazioni da assurgere ad oggetto del rimedio stragiudiziale con conseguente limitazione dello stesso alla sola fase di esecuzione.

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