LA PIETRA MILIARE DELL’EQUO COMPENSO: La tematica dell’equo compenso, con particolare focus nei contratti pubblici per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, è stata oggetto di recente intervento normativo apportato con D.lgs. n. 209/2024, noto come Correttivo al Codice degli Appalti. La ratio legis, sottesa alla regolamentazione di cui all’art. 14 D.lgs. 209/2024, è da ravvisarsi nell’intento del legislatore di prevedere, andando a cristallare all’interno dell’attuale Codice degli Appalti D.lgs. 36/2023, una disciplina uniforme ed unitaria in materia di equo compenso con riferimento ai servizi di ingegneria ed architettura. L’entrata in vigore del D.lgs. 209/2024 ha rappresentato la pietra miliare nell’excursus giuridico dell’equo compenso; a tal punto da fungere da spartiacque per una trattazione della tematica ante e post Correttivo al Codice degli Appalti. Ante D.lgs. 209/2024 la disciplina dell’equo compenso, il cui principio è espressamente previsto all’art. 8 comma 2 D.lgs. 36/2023, richiamava la lex specialis 49/2023 per quel che concerneva la regolamentazione della disciplina dell’equo compenso in ordine alla generalità delle prestazioni d’opera intellettuale. Tale normativa poneva due criteri per l’equità del compenso:
In ordine a quest’ultimo criterio si è aperto l’acceso dibattito giurisprudenziale tra posizioni antitetiche in materia di equo compenso nei servizi di ingegneria e architettura.
BRACCIO DI FERRO TRA EQUO COMPENSO E LIBERA CONCORRENZA: L’antinomia tra i principi dell’equo compenso e della libera concorrenza trae radici a partire dall’imposizione di tariffe minime, quali limiti al ribasso del corrispettivo a base d’asta in fase di gara. La previsione di parametri di riferimento - tariffe minime- per la determinazione nel “quantum” del compenso, che la Stazione Appaltante è tenuta a corrispondere in termini di controprestazione in favore dell’operatore economico aggiudicatario della gara d’appalto, seppur rispondente ad un giudizio di equità pone un limite al principio di concorrenza. Questa è stata la tesi sostenuta da quella parte di giurisprudenza contraria ad una logica di equo compenso, quale componente fissa del corrispettivo a base d’asta, calcolata in virtù delle tariffe minime di cui al Decreto Ministeriale 17/06/2016, non ribassabile in fase di offerta economica. Assicurare una libera concorrenza tra gli operatori economici limitandola al ribasso della sola componente variabile, quale spese e oneri accessori, del corrispettivo a base d’asta, significherebbe ledere il criterio dell’offerta più economicamente vantaggiosa di cui all’art. 108 comma 2 D.lgs. 36/2023. Un’offerta potrebbe risultare più economicamente vantaggiosa se il ribasso fosse ammesso sull’intero corrispettivo a base d’asta, comprensivo anche della componente fissa (equo compenso). A contraddire tale orientamento altra parte della giurisprudenza che promuoveva il binomio tra i due principi ammettendo il ribasso per la sola componente variabile del corrispettivo a base d’asta (pro libera concorrenza) ma negandolo in ordine all’equo compenso. Il braccio di ferro tra queste posizioni giurisprudenziali, originato dal richiamo alla lex specialis 49/2023, per quel che concerne la disciplina delle tariffe minime di cui al Decreto Ministeriale 17/06/2016, quali parametri di calcolo per la determinazione dell’equo compenso nei servizi di ingegneria ed architettura, si è, attualmente, risolto con il D.lsg 209/2024.
BILANCIAMENTO E SALVAGUARDIA DI PRINCIPI... LA SFIDA DELLA NUOVA DISCIPLINA DELL’EQUO COMPENSO: L’attuale comma 15 bis art. 41 D.lgs. 36/2023, innovazione normativa apportata con il Correttivo al Codice degli Appalti, regolamenta la nuova disciplina dell’equo compenso in ambito di contratti pubblici nei servizi di ingegneria e architettura. La disposizione normativa, così come formulata, è il risultato di un bilanciamento tra i principi dell’equo compenso e libera concorrenza, oggetto per lungo tempo di dibattito giurisprudenziale. Post Correttivo al Codice degli Appalti, il legislatore ha inteso salvaguardare il primo confermando quanto espressamente stabilito dalla lex specialis 49/2023 in ordine alle modalità di determinazione del compenso perché possa rispondere ai canoni di equità. Pertanto, rimane operativa la regola generale per la quale le Stazioni Appaltanti sono tenute a riferirsi alle tariffe minime di cui al Decreto Ministeriale 17/06/2016, quali parametri di riferimento, per il calcolo del “quantum” del compenso dovuto quale componente fissa del corrispettivo a base d’asta. Allo stesso tempo, è stato riconosciuto agli operatori economici il diritto a presentare offerte economicamente più vantaggiose, rispondendo al principio della libera concorrenza, sulla sola componente variabile, spese e oneri accessori, del corrispettivo a base d’asta entro il limite di percentuali ribassabili così come individuate ex lege dal comma 15 bis: