25 Febbraio 2025

Riserve nei contratti pubblici!

Mi riservo il diritto di riserve!” Il gioco di parole introduce al focus tematico del mese…

LE RISERVE NEI CONTRATTI PUBBLICI!

Riservarsi negli appalti? Ecco come … con le riserve! L’istituto di tutela delle riserve è stato previsto con la ratio legis di garantire all’appaltatore la conservazione del proprio diritto ad avanzare pretese e/o contestazioni rispetto a quanto dedotto in contabilizzazione dalla Stazione Appaltante. Pertanto, le riserve sono lo strumento funzionale per l’impresa appaltatrice ad esplicitare il petitum ossia la domanda da sottoporre all’Amministrazione. In termini prettamente giuridici, le riserve rappresentano la condizione dell’azione a far valere l’onere di proposizione della relativa pretesa; ma non sono la pretesa stessa!! L’apposizione delle riserve nel primo atto contabile idoneo a riceverle serve a cristallizzare il diritto dell’appaltatore ad esplicitare a posteriori, entro un termine perentorio, la richiesta nel merito. Ciò detto, è per tale ragione che in dottrina si ricorre al distinguo tra:

  • onere di proposizione della riserva;
  • onere di esplicitazione postuma della riserva intesa come petitum (domanda).  

Le parti in gioco nelle riserve: I soggetti coinvolti a fronte della proposizione di riserve sono catalogabili in:

  1. soggetti passivi: coloro i quali sono tenuti a valutare nonché a pronunciarsi sulle riserve avanzate. Rientrano in questa categoria: a) STAZIONE APPALTANTE nella figura del RUP/ DIRETTORE DEI LAVORI b) CSP/CSE coordinatore in fase di progettazione/ esecuzione;
  2. soggetti attivi: titolari del duplice onere:
    • onere di proposizione della riserva;
    • onere di esplicazione della riserva.

Sono considerati attori in qualità di soggetti legittimati ad agire presentando riserve le IMPRESE APPALTATRICI.

Fonti normative: Nel nuovo codice degli appalti D.lgs. n. 36/2023 la tematica delle riserve è disciplinata, precipuamente ma non solo, all’ art. 7 dell’Allegato II. 14. L’attuale normativa supera la previsione del D.M. n. 49/2018, secondo cui la disciplina delle riserve dovesse essere rimessa ai singoli capitolati speciale d’appalto in riferimento al caso de quo, stabilendo una regolamentazione unitaria e puntuale con riguardo a:

  1. SCOPO: consentire alla Stazione Appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, di avere:
    • CONTINUO ED EFFICACE CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA;
    • TEMPESTIVA CONOSCENZA E VALUTAZIONE delle eventuali pretese economiche avanzate dall’appaltatore così da adottare ogni misura volta ad evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. (ex art. 7 comma 1 All. II. 14 D.lgs. n. 36/2023);
  2. MOMENTO: l’apposizione delle riserve è circoscritta al primo atto d’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. (ex art. 7 comma 2 All. II.14 D.lgs n. 36/2023).N.B. tale regola conosce un’eccezione con riferimento alle riserve per fatti continuativi!
  3. FORMA e CONTENUTO: la legge richiede espressamente la forma scritta ab sustantiam, pena la decadenza dell’atto. Per ciò che attiene il contenuto le riserve devono essere ammissibili e fondate nel merito, a tal fine indicando con precisione le specifiche ragioni sulle quali si fondano. (ex art. 7 comma 2 All. 14 D.lgs n. 36/2023).
  4. CARATTERI: 1) ammissibilità: le riserve per essere accolte non devono presentare vizi originari attenti a requisiti necessari richiesti ab sustantiam ai fini della loro validità.  La norma elenca le ipotesi tipiche di ammissibilità (ex art. 7 comma 2 lett. a),b),c),d),e) All. 14 D.lgs n. 36/2023) in assenza delle quali deve dichiararsi l’inammissibilità con conseguente rigetto in rito delle stesse.  2) fondatezza: attiene al contenuto delle riserve. Si richiama quanto detto in merito al punto 3. L’infondatezza determina il rigetto nel merito della riserva. 3) tempestività: Le tempistiche entro le quali il titolare può esercitare il diritto di proposizione delle riserve sono 3:
    • a) alla sottoscrizione del registro di contabilità: in questo momento il titolare può scegliere tra due alternative:
      • esercitare contestualmente il diritto di proposizione della riserva ed esplicazione del petitum;
      • esercitare esclusivamente il diritto di proposizione della riserva con successiva esplicazione della pretesa.
    • b) entro 15 giorni dalla sottoscrizione del registro con riserva: termine perentorio entro cui esplicitare la pretesa sottesa alla riserva già in precedenza apposta (ancora valido? ancora perentorio? Nel prosieguo vi indichiamo la nostra interpretazione).
    • c) entro 30 giorni dalla sottoscrizione del conto finale: termine perentorio entro cui la parte attrice è tenuta a confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità non potendo iscriverne di nuove per diversità di oggetto ed importo.

Tempus fugit: Il tempo che scorre non fa sconti…neppure per le riserve! L’intempestività ossia il ritardo nell’apposizione delle riserve determina la decadenza del relativo diritto. Decadenza che comporta nei casi sub a) e sub b) l’impossibilità di esercitare in qualsiasi tempo e modalità tanto il diritto di apposizione tanto di esplicazione della riserva. Diversamente nell’ipotesi sub c) in cui le riserve sono state apposte ma non confermate nel conto finale, la decadenza si riassume nel brocardo latino “tamquam non esset” come se le riserve non fossero state apposte con conseguente accettazione della contabilizzazione così come fornita dalla stazione appaltante.

SUGGERIMENTI IN PILLOLE

Nulla quaestio sul termine di 15 giorni…

L’attuale codice dei contratti pubblici nonché il recente correttivo n. 209/2025 non richiamano espressamente la previsione dell’abrogato art. 190 del D.p.r. n. 207/2010 che consentiva, nel termine perentorio di 15 giorni dalla firma con riserva del registro di contabilità, di esplicitare il petitum.

Quali rimedi per colmare la lacuna normativa del termine entro cui esplicitare nel merito le riserve? Le soluzioni sembrano propendere per:

  1. esplicitazione del petitum contestualmente alla firma del registro di contabilità;
  2. rimessione alla Stazione appaltante del termine da apporre.

Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante non disponga nulla in merito all’apposizione di un termine perentorio opera il richiamo all’art. 12 del D.lgs. 36/2023 che prevede il rinvio esterno alle disposizioni normative della Legge 241/1990 o alle norme civilistiche.

Quid iuris…quale tra queste norme applicare? Quesito non ancora chiarito, seppur l’interpretazione letterale dell’art. 12 del D.lgs. n. 36/2023 privilegia le norme civilistiche stabilendo, nei contratti pubblici, l’applicabilità delle stesse alla fase di stipula ed esecuzione del contratto.  La collocazione delle disposizioni normative concernenti le riserve nella Parte VI del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) riservata alla disciplina sull’esecuzione corrobora la tesi dell’applicabilità delle norme civilistiche per l’individuazione del termine perentorio ai fini dell’esplicazione del petitum.

 “Buona fede in executivis”…. a salvaguardia del termine dei 15 giorni!

La scelta di operare il rinvio esterno ex art. 12 del D.lgs. n. 36/2023 in favore delle norme del codice civile appare da favorire per il fatto che consentirebbe alle Stazioni Appaltanti di continuare a prevedere l’apposizione del termine di 15 giorni, seppur previsione normativa non più vigente a seguito dell’abrogazione del previgente art. 190 del D.p.r. n. 207/2010. Il richiamo si giustificherebbe in forza del rinvio agli artt. 1175 e 1375 c.c. disciplinanti il “principio di buona fede in executivis”. La buona fede nell’esecuzione del contratto prevede che in un rapporto sinallagmatico, come l’ipotesi di un contratto d’appalto, le parti contraenti agiscano nel rispetto del reciproco obbligo di solidarietà teso a preservare gli interessi economici e giuridici dell’altra parte anche in assenza di regole negoziali specifiche. In tema di riserve, la buona fede in executivis si rifletterebbe nel legittimo affidamento a che da un lato l’appaltatore, a seguito dell’apposizione della riserva al momento della firma del registro di contabilità, si veda riconosciuto un congruo termine per esercitare il diritto di esplicitare il relativo petitum e al contempo la Stazione Appaltante non violi tale interesse dell’appaltatore dimostrandosi paladina del principio giuridico del “neminem laedere”.

In conclusione, anche a fronte dell’attuale lacuna normativa potrebbe continuare a risultare lecita l’apposizione del termine perentorio di 15 giorni in forza del richiamo al principio di buona fede in executivis perché assunto quale regola d’interpretazione integrativa dell’intera disciplina- modalità e dei termini- delle riserve ex art. 190 Dp.r. 207/2010.   

e.

© ING. MATTEO GIUSEPPE BLASI - P.Iva/Cod.Fisc. 02560760411
Privacy Policy
Cookie Policy
Web design: C3DM
bubblechevron-down