27 Novembre 2024

Polizze assicurative negli appalti…la nuova caccia al “rischiatutto” dei dipendenti pubblici!

Contratti pubblici.. il terreno fertile per nuove riflessioni! Interessante focus tematico della settimana sugli obblighi assicurativi in capo agli Enti.

ONORI O ONERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici introdotto con D.lgs n. 36/2023, la quaestio iuris sollevata concerne l’ammissibilità o inammissibilità di oneri a carico dell’ente ai fini della stipula di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a favore del dipendente pubblico. In ordine alla predetta questione principale sono state addotte interpretazioni circa l’individuazione dell’ambito soggettivo nonché oggettivo entro cui legittimare la previsione assicurativa.

L’ECCEZIONE CHE CONFERMA LA REGOLA: La risoluzione della questione giuridica ha proteso in favore dell’ammissibilità di coperture assicurative per i rischi derivanti direttamente a carico della Pubblica Amministrazione per un esercizio professionale colposo ad opera del dipendente pubblico. Tuttavia, risulta doveroso legittimare l’applicabilità di suddetta interpretazione positiva in termini di pura eccezione stante la mancata previsione, allo stato attuale, di una norma che disciplini in maniera sistematica ed espressa la tematica assicurativa in ambito di appalti pubblici.

SOFT LAW…COME FONTI NORMATIVE: Le fonti normative dell’ammissibilità di oneri assicurativi a carico degli Enti sono da rinvenirsi nei seguenti atti di soft law:

  1. Delibera Corte dei Conti n.89/2023;
  2. Parere Anac;
  3. Parere Mit

EXCURSUS NORMATIVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE NEGLI APPALTI: La previsione legale di polizze assicurative in capo alla Pubblica Amministrazione si rinviene ex art. 112 D.lgs n. 163/2006; disposizione normativa che, in origine, legittimava la stipula da parte degli Enti di polizze assicurative per responsabilità civile professionale limitando l’ambito di applicabilità soggettivo in favore dei soli dipendenti pubblici nel ruolo di verificatori di progetto. Nel 2016 con l’entrata in vigore del codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016, si assisteva all’abrogazione della previgente previsione dell’art. 112 D.lgs. 163/2006 a fronte dell’entrata in vigore dell’art. 26. Novità di tale norma consisteva nella revisione della categoria dei soggetti beneficiari di polizze assicurative a carico della Pubblica Amministrazione circoscrivendola in favore dei soli dipendenti pubblici nel ruolo di progettisti e non più anche di verificatori di progetto. Nel 2023 si giunge all’adozione del nuovo codice degli Appalti n. 36/2023 che presenta una lacuna normativa stante la mancata previsione di una norma ad hoc in tema di stipula di polizze assicurative ad onere degli Enti. Tuttavia, il vuoto legislativo è stato colmato mediante il rinvio a disposizioni normative presenti nel codice che prevedono tale ipotesi. Il richiamo è all’art. 2 comma 4 che, espressamente, legittima l’assunzione di oneri assicurativi a carico delle stazioni appaltanti per i rischi derivanti da responsabilità civile professionale dei propri dipendenti purché entro i limiti oggettivi di cui al combinato disposto dell’art. 45 D.lgs n. 36/2023.

GENUS POLIZZE ASSICURATIVE: Il limite oggettivo entro cui viene ammessa la stipula di oneri assicurativi in capo agli Enti è l’individuazione di polizze assicurative per responsabilità colposa civile professionale dei propri dipendenti per i danni posti a carico direttamente della Pubblica Amministrazione. Si sottolinea che l’Ente copre i rischi derivanti dall’esercizio illegittimo di professione dovuto alla sola colpa lieve del dipendente pubblico.

GENUS DIPENDENTI PUBBLICI ASSICURATI: La tipologia dei soggetti beneficiari delle polizze assicurative a carico della stazione appaltante sono i soli dipendenti tecnici. Pertanto, si assiste ad un ampliamento dell’ambito soggettivo ricomprendendovi tanto i verificatori di progetto tanto i progettisti purché nel limite dei cosiddetti INCENTIVI TECNICI. L’art. 45 del D.lgs. 36/2023 postula l’ammissibilità di oneri assicurativi a carico dell’Ente pubblico in favore dei propri dipendenti in subordine alla sussistenza di somme di denaro, i cosiddetti incentivi tecnici, che la P.a. stanzia per la copertura di rischi che potrebbero derivare a suo carico per responsabilità civile professionale dei propri dipendenti tecnici nella realizzazione delle opere commissionate.

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