Come da consuetudine il caos normativo regna sovrano! … anche e soprattutto in materia di contratti pubblici!
Il richiamo all’espressione comune “come da consuetudine” ci è sembrato calzasse a pennello per il tema di questo articolo FONTI DEL DIRITTO NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI! 😊
FONTE DI PRODUZIONE…L’ALBA DI UN NUOVO D.LGS: La branca dei contratti pubblici è da sempre soggetta al fenomeno dell’iperproduzione normativa ossia alla massiva elaborazione di fonti giuridiche per mano del Legislatore italiano. A testimoniare tale attività è l’emanazione, nel corso delle varie Legislature, di un susseguirsi di leggi o atti aventi forza di legge (decreti legge/decreti legislativi) il cui scopo primario sarebbe dovuto essere quello di regolamentare la complessa materia degli appalti ma il cui risultato raggiunto sembra essere stato, piuttosto, l’ingenerare tra gli operatori e giuristi esperti del settore un vero e proprio caos normativo. Tra i molteplici tentativi di ripristinare l’ordine nel coacervo di norme vigenti, il più recente risale all’adozione del D.LGS 36/2023, ad oggi prioritaria fonte di produzione interna di rango primario. L’emanazione del d.lgs n. 36/2023 ha risposto all’esigenza di dare attuazione alla legge delega n° 78/2022, quale atto di recepimento delle direttive europee n° 2014/23 UE, 2014/24 UE, 2014/25 UE principali fonti di diritto comunitario in materia di contratti pubblici.
FONTE DI COGNIZIONE…L’ALBA DI UN NUOVO CODICE: La codificazione delle disposizioni normative del d.lgs n. 36/2023 ha determinato l’adozione del NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, ad oggi principale fonte di cognizione di diritto interno in materia di appalti.
GENESI. Il nuovo codice degli appalti è segnato da due fasi temporali diverse:
STRUTTURA. 5 libri, 229 articoli, 36 allegati. La collocazione interna al codice dei 36 allegati ha portato a considerare la natura di questi come atti aventi la stessa forza giuridica delle norme del d.lgs n. 36/2023 ossia fonti primarie. Differenza evidente con le precedenti linee Anac considerate atti di soft law.
COCKTAIL DI FONTI GIURIDICHE: Per un lasso temporale ricompreso dal 1° luglio, data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, al 31 dicembre 2023 si sono avvicendate due fonti giuridiche:
La vigenza simultanea di queste fonti ha comportato il fenomeno dell’applicabilità transitoria delle norme in esse, rispettivamente, disciplinate. Nel dettaglio, tutte le procedure di gara indette ante 1/07/2023 continuano ad essere regolamentate ai sensi del norme ex d.lgs n.50/2016 nonché a cascata da tutta una serie di ulteriori normative (d.p.r. n. 207/2010, d.lgs. n. 145/2000 in materia di soli lavori, d.lgs. n. 81/2008 in materia di lavori e forniture e linee guida Anac), per quelle bandite post 1/07/2023 sono applicate le disposizioni del nuovo codice ex d.lgs n. 36/2013. A fronte di questo scenario normativo, lasciamo al lettore l’ardua sentenza: semplificazione legislativa attuata o cane che si morde la coda tra tentativi di riordino e continui fallimenti??
NEWSLETTER: In data 21/10/2024 il Consiglio dei ministri ha approvato, in sede preliminare, un ulteriore fonte di produzione (decreto legislativo) in materia di appalti pubblici recante “Disposizioni integrative e correttive al d.lgs n. 36/2023”. L’atto avente forza di legge verrà sottoposto, nei prossimi mesi, all’esame delle due Camere per eventuale approvazione definitiva ed entrata in vigore entro fine anno o primi mesi del 2025!
STAY TUNED per i prossimi jolly giuridici!!